martedì 20 aprile 2010

RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER L'ERUZIONE DEL VULCANO ISLANDESE

Rimborso biglietto aereoL’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull ha provocato la cancellazione di migliaia di voli in questi giorni per la diffusione nei cieli di tutta Europa di polveri e ceneri pericolose per i motori degli aerei. In un primo momento Vito Riggio, presidente dell’Enac, aveva dichiarato che l’eruzione del vulcano si configurava come un evento di forza maggiore che dunque non erano previsti rimborsi dei biglietti, lasciando spazio alla possibilità di riutilizzarli in seguito per la loro validità di un anno. Secondo invece Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, “La Carta dei diritti del passeggero” prevede il rimborso del biglietto, altresì l’assistenza a terra ai passeggeri, anche in casi eccezionali come l’eruzione di un vulcano. Se il volo viene cancellato per avverse condizioni meteorologiche dovute a eventi naturali, come nel caso della nube gigante sprigionata dal vulcano islandese, le norme comunitarie prevedono il rimborso del prezzo del biglietto ma non la compensazione pecuniaria, ovvero il risarcimento aggiuntivo dei danni. In seguito, infatti, anche l’Enac ha confermato il diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo, ma non alla compensazione pecuniaria, anche in caso di cancellazione dei voli per eventi straordinari.
La Carta dei diritti del passeggero prevede il rimborso del biglietto anche se il volo viene cancellato per circostanze eccezionali. Questi, dunque, i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione di voli per eventi naturali eccezionali che includono anche i pacchetti turistici venduti dalle agenzie di viaggio e tour operator (compresi quelli online come, ad esempio, LastMinute, Expedia, eDreams, Tui e Opodo):

Rimborso biglietto aereo
In caso di cancellazione del volo o prolungato ritardo (due ore o più nel caso di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1500 km; tre ore o più nel caso di voli intracomunitari superiori a 1500 km e di voli internazionali tra 1500 e 3500 km; quattro ore o più nel caso di voli internazionali superiori a 3500 km) si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni equiparabili. La compensazione pecuniaria (ovvero il risarcimento da €250 a €600 euro a seconda della distanza coperta che spetta al passeggero in caso di cancellazione del volo a causa di disservizi aeroportuali o delle compagnie aeree), non è dovuta in questo caso poiché la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali.

Assistenza a terra
Il passeggero che si trova disagiato a causa del ritardo prolungato o della cancellazione del volo ha questi diritti erogati in precedenza alle persone con mobilità ridotte e loro accompagnatori ed inoltre a bambini non accompagnati:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- appropriata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Rimborso pacchetti turistici
Se il passeggero non è ancora partito, ha diritto a una di queste opzioni:
- usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;
- usufruire di un altro pacchetto di qualità inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;
- rimborso dell’intera somma già pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione;
Non sussiste, in questo caso, il danno da vacanza rovinata e dunque non si ha alcun ulteriore diritto anche nel caso di azione giudiziaria nei confronti delle agenzie di viaggio e tour operator.
Se il passeggero è già partito e non ha la possibilità di fare rientro a causa della cancellazione del volo, l’organizzatore (agenzia viaggi o tour operator) deve predisporre, a proprie spese, ogni possibile opzione per permettergli la continuazione del viaggio. Il consumatore non ha invece diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. Se il tour operator o l’agenzia viaggi provvedono a questo tipo di assistenza e il viaggiatore si vede costretto a pagare di tasca propria albergo, pasti, voli e quant’altro, al suo rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall’inadempimento di obblighi di legge (è importante conservare scontrini e fatture). La richiesta di rimborso e risarcimento deve essere effettuata entro 10 giorni dal rientro mezzo raccomandata a/r.

Rimborso prenotazioni hotel
Nel caso di prenotazione alberghiere non esistono leggi ma devono essere adempiute le norme contrattuali. Molto probabilmente la notte d’albergo disdetta il giorno prima o il giorno stesso non viene rimborsata; per le eventuali notti successive è necessario analizzare il caso particolare, magari rivolgendosi ad un avvocato.


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